Commissione Valutazione Crediti
 


In questa sezione sono inserite alcune indicazioni relative al riconoscimento dei titoli di studio e all'inserimento degli alunni di cittadinanza non italiana.

La premessa circa il riconoscimento dei titoli non italiani è la seguente:

I TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO SONO RICONOSCIBILI SOLO A COLORO CHE HANNO LA CITTADINANZA ITALIANA

Si hanno le seguenti possibilità:

a) Cittadini italiani emigrati all’ estero: possono avere riconosciuti i titoli di studio là
conseguiti;
b) Cittadini stranieri con cittadinanza U.E. (Unione Europea): il titolo di studio
conseguito in scuole riconosciute di Paesi UE ha validità anche in Italia ai fini della
professione, ma è necessario un atto di riconoscimento da parte
dell’Amministrazione Scolastica (competenti sono le Direzioni Generali o gli USP), che può condizionarne il riconoscimento qualora non vi sia corrispondenza fra i percorsi di studio  del titolo straniero e quello italiano;
c) Cittadini stranieri extracomunitari: possono chiedere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nei Paesi d’ origine (non U.E.) solo una volta acquisita la cittadinanza italiana;
d) Minori extracomunitari soggetti all' obbligo scolastico: l' accertamento della carriera scolastica pregressa, purché idoneamente attestata da documenti tradotti e convalidati dal Consolato italiano (dichiarazione di valore) vale ai fini del corretto inserimento nelle classi della scuola elementare e media di I grado;
e) Il minore cittadino extracomunitario che intenda iscriversi ad istituti secondari di II grado deve dimostrare, attraverso idonea attestazione (dichiarazione di valore), di avere raggiunto un livello di scolarità pari alla conclusione della scuola secondaria di I grado (con ordinamento scolastico straniero che preveda almeno otto anni di scuola dell' obbligo), riconoscibile ai fini della prosecuzione negli studi;
f) All' adulto cittadino extracomunitario non possono essere riconosciuti i titoli di studio (diplomi professionali e di  maturità, laurea) ottenuti  in Paesi stranieri diversi dall’U.E. (salvo il caso di profughi dall' ex Jugoslavia o di familiari di cittadini italiani); per lui, l' unica via per arrivare in possesso di diplomi o lauree  validi nel nostro Paese è quella di conseguire il titolo finale del primo ciclo dell’istruzione presso i Centri EdA (se privo di scolarità pregressa pari alla nostra licenza di scuola media) e di iscriversi, successivamente, a corsi serali d' istruzione secondaria di II grado.

 

Iscrizione dei minori stranieri

I minori stranieri sono soggetti all' obbligo scolastico.

L' iscrizione alle classi del primo ciclo dell’istruzione va accolta in qualsiasi momento dell' anno, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87, C.M. n.87 del 28/03/2002 e C.M. del 05/01/2001, n.3 ).

Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR n.394/99).

L’obbligo scolastico è integrato dal 1999 con l’obbligo formativo per i minori in età 15-18 anni (art.68 della legge 17/05/1999, n.144, ripreso dall’art. 2 della legge n.53/03). Per quanto riguarda il ‘vecchio’ obbligo di istruzione, una volta abrogata la Legge del 20/01/1999 n.9 (che sanciva il principio di obbligo scolastico fino al 15° anno di età) e fino alla definizione del nuovo diritto-dovere all’istruzione, il D.L.vo n.59/2004 prevede,  come norma transitoria, che valga quanto previsto dall’art.34 della Costituzione e che le sanzioni in caso di inadempienza siano quelle vigenti (art.16 del D.L.vo n.59/04); in altre parole, un obbligo scolastico di ancora per otto anni, fino al compimento del 14° anno di età, e il tipo di scuola presso cui viene espletato l’obbbligo è il primo ciclo dell’istruzione, ossia la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado. 

Tale riserva è stata sciolta con la recente regolamentazione introdotta dal D.L.vo n.76 del 15/04/2005 sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione:  quest’ultimo è prescritto  per almeno 12 anni (sia pure con applicazione graduale), a partire dal sesto  anno di età.
L’esercizio del diritto-dovere si esplica come frequenza presso una  scuola secondaria di II grado (sistema dell’istruzione) o centri di formazione professionali (sistema della formazione) per il conseguimento di una qualifica professionale almeno triennale. Tuttavia, l’iscrizione a tali scuole o centri formativi professionali (CFP) non può avvenire che dopo regolare conclusione del primo ciclo dell’istruzione. Coloro che giunti al quindicesimo anno non conseguono il titolo finale del primo ciclo (ex licenza media) possono quindi adempiere all’obbligo formativo solo accedendo al sistema del lavoro, mediante contratti di apprendistato; in questo caso il datore di lavoro diventa tutore aziendale e responsabile dell’osservanza dell’obbligo (art.2, comma V, D.Lvo n.76/05).

Agli alunni portatori di handicap è riconosciuta la possibilità di permanenza nel sistema dell’istruzione sino al 18° anno (art. 316, comma I, del D.Lvo n.297/94, norma derivata dalla legge 104/923).

Chi ha superato il 15° anno di età può adempiere all’obbligo anche con la frequenza di corsi pomeridiani/serali  d’ istruzione presso i Centri territoriali permanenti per l' Educazione degli Adulti (disciplinati ora dall' O.M. n.455 del 29/07/1997), finalizzati anche al conseguimento del titolo finale di studio per il primo ciclo, operanti in accordo con il sistema della formazione/apprendistato (art.4 DL.vo n.76/05).

I principi dell’ obbligo formativo valgono anche per i minori stranieri che si trovano tra i 15 e i 18 anni di età. Il D.L.vo n.76/05 citato,  all’art. 1, comma VI, cita espressamente i “minori stranieri presenti nel territorio dello Stato” come rientranti nella prescrizione del diritto-dovere alla formazione. L’adempimento dell’obbligo viene controllato attraverso l’introduzione di una apposta anagrafe regionale degli studenti.

 

Iscrizione presso un CTP

I cittadini extracomunitari possono seguire presso i CTP corsi di studio  o conseguire il titolo finale del primo ciclo dell’istruzione Possono iscriversi i minori fra il 15° e il 18° anno di età o i maggiorenni sprovvisti di titolo di studio.

Il Testo unico sull’ immigrazione  (all’ art.38)  pone nei riguardi degli adulti stranieri i seguenti obiettivi formativi:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione “nelle scuole elementari e medie”;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Fino al 1996/97 per coloro che hanno superato il periodo dell’ obbligo scolastico (ovviamente, a partire dai cittadini italiani) funzionavano due distinti tipi di corso: quelli di alfabetizzazione per adulti, finalizzati principalmente al conseguimento della licenza elementare (gestiti dai circoli didattici)  e i corsi sperimentali di scuola media per adulti (gestiti dalle scuole medie).

Dal 1997 tali corsi vengono gestiti e coordinati dai Centri Territoriali Permanenti per l' E.d.A. (o CTP), istituiti con l’ O.M. n. 455/97 allo scopo di soddisfare le esigenze d’ istruzione e di formazione di giovani e adulti con età superiore al 15° anno (l’ ordinanza ha carattere permanente).

Le attività dei CTP si esplicano in una gamma di azioni che va da quelle dell’ istruzione propriamente detta ad altre di carattere formativo (risponde all’ obiettivo  definito un tempo come Educazione permanente).

Le competenze  dei CTP per quanto riguarda l’ istruzione si compendiano in: 
a) organizzazione  e svolgimento dei regolari corsi per il  conseguimento del titolo conclusivo di studio del primo ciclo (ex licenza di scuola media);
b)   attività formative elaborate dal Centro in risposta a bisogni e caratteristiche del territorio: corsi di lingua (italiana per stranieri, o di L2 per italiani)  e altre iniziative varie a carattere formativo-culturale. Non esiste una tipologia valida per tutti i Centri. Tali corsi non portano a titoli o qualificazioni con valore legale.
A tali corsi possono iscriversi adulti e anche minori, purché di età superiore ai 15 anni.

In particolare, i minori in età compresa fra i 15 e i 18 anni possono qui espletare l’obbligo formativo, come alternanza scuola-lavoro (D.L.vo n.76/05). 
Attraverso questo canale anche i cittadini stranieri possono conseguire un titolo di studio legalmente valido (titolo finale del primo ciclo dell’istruzione),  seguendo un percorso di durata annuale o biennale (la scansione viene determinata dal CTP avendo riguardo ai livelli e alle caratteristiche dell’ utenza).

Il conseguimento del titolo di studio è subordinato alla valida frequenza del
corso stabilita nel 'patto formativo' sottoscritto tra Centro e utente (art.6, O.M. 455/97),
secondo il progetto elaborato dal collegio dei docenti dell’ istituto scolastico sede del  Centro. Il conseguimento del titolo di studio è condizionato dai tempi stabiliti per lo svolgimento degli esami di  Stato conclusivi del primo ciclo (ex terza media).

L' iscrizione ai corsi presso i Centri EdA  richiede una documentazione semplificata. Per gli stranieri extracomunitari: 

  1. - certificato di nascita (ma potrebbe far fede il passaporto o la carta d' identità);
  2. - permesso di soggiorno.

L' iscrizione ai corsi per ‘ammissione all’esami di Stato conclusivo del ciclo primario (ex licenza media) non richiede il possesso della licenza elementare: ad essi può accedere qualsiasi persona, anche con cittadinanza straniera, che abbia compiuto  il 15 ° anno di età. La durata dei corsi e il limite minimo di frequenza non sono predeterminati da norme, ma vengono definiti all’ interno del ‘patto formativo’, in funzione del tipo di corso, dei livelli di partenza dell’ utente e dei traguardi da raggiungere.

Iscrizione ai corsi serali per adulti

Ai corsi serali per lavoratori presso istituti secondari di II grado la domanda d' iscrizione va presentata, di norma, entro il 15 settembre (C.M. n. 311/99 e n.3/2001). Possono chiedere l' iscrizione coloro che hanno compiuto il 15° anno d' età e dimostrino che stanno svolgendo attività lavorativa (con attestazione da parte del datore di lavoro o esibizione del libretto del lavoro).

Naturalmente, per iscriversi è necessario il possesso della licenza media, o idonea  attestazione di avere compiuta nel Paese d' origine una carriera scolastica pari alla scuola dell'obbligo (attestata nei modi sopra detti). Il permesso di soggiorno per motivi di studio è ammesso per stranieri in  maggiore età  ovvero per i minorenni affidati (art.32 del D.L.vo 286/98, modificato dall’ art.25 della  legge 189/02).

 

Ammissione agli esami di idoneità e agli esami di Stato

Valgono per chiunque, e quindi anche per i cittadini stranieri,  le norme che consentono a candidati privatisti di accedere agli esami di idoneità alle varie classi e agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo e del secondo ciclo dell’istruzione.

All’esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione (ex diploma di licenza media) sono, però, ammessi solo coloro che siano in possesso del titolo di ammissione alla classe prima della scuola secondaria di I grado; quindi i minori stranieri per usufruire di questa possibilità devono dimostrare validamente un titolo equipollente alla classe quinta primaria.

Si ricorda anche che coloro che abbiano compiuto il 23° anno di età possono chiedere l’ammissione agli esami di Stato per il conseguimento del titolo finale di scuola secondaria di II grado (art.193 del T.U. – D.L.vo n.297/94), anche se non sono in possesso del diploma di licenza media o di conclusione del primo ciclo dell’istruzione. 

 

 



 


 

a cura di Emilio Porcaro
CTP Besta - IC 10
Viale Aldo Moro, 31
40127 - Bologna

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